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CREDITI DOCUMENTARI: On the basis of the documents alone

Definizione di “complying presentation”
 
L’art. 2 della normativa UCP 600 ICC che disciplina le operazioni di credito documentario, ci segnala che “Complying presentation means a presentation that is in accordance with the terms and conditions of the credit, the applicable provisions of these rules and international standard banking practice.” Pertanto, i documenti da presentare in utilizzo di un credito documentario devono essere preparati nel rispetto delle condizioni del credito, delle disposizioni previste dalle UCP 600 ICC e della prassi bancaria internazionale uniforme, seguendo la relativa gerarchia.
 
Criteri per l’esame dei documenti
 
Ma quali sono i criteri da utilizzare per l’esame dei documenti? La risposta a tale domanda la possiamo individuare nella lettura dell’art. 14 UCP 600 ICC “Standard for Examination of Documents”. In particolare, il punto a. recita quanto segue: “A nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any, and the issuing bank must examine a presentation to determine, on the basis of the documents alone, whether or not the documents appear on their face to constitute a complying presentation.” (Si segnala che per comprendere meglio tale articolo è opportuno leggerlo congiuntamente agli artt. 4 (Credits v. Contracts), 5 (Documents v. Goods, Services or Performance) e 34 (Disclaimer on Effectiveness of Documents) UCP 600 ICC.)
 
“On the basis of the documents alone”
 
Si può dunque affermare che la valutazione dei documenti “on the basis of the documents alone”, è un principio generale delle operazioni di credito documentario e che le banche sono tenute ad esaminarli nella misura in cui “prima facie” sono conformi ai termini del credito, alle UCP 600 ICC e alla “international standard banking practice”, senza dover valutare la loro “reale” conformità. In sostanza, vale il principio  “four-corner rule” che significa che prevale quanto indicato nei quattro angoli di un documento.
 
Le banche impegnate ad esaminare i documenti, non sono pertanto tenute ad effettuare valutazioni al di là dei documenti presentati per determinare questioni di fatto o di diritto in relazione ai dati in esso contenuti. Il loro impegno è limitato nell’esaminare i documenti diligentemente e con “professional care” per valutare se sono (o meno) “complying”, secondo quanto specificato dalle UCP 600 ICC.
 
“Appear on their face”
 
Le banche impegnate ad esaminare i documenti, devono, inoltre, determinare se la presentazione “appears on its face” conforme. “On its face” non è inteso nel senso di distinguere la prima pagina di un documento dal suo retro, è solo un modo per enfatizzare che la presentazione deve essere esaminata in accordo con la ratio delle norme.  Qualora l’esame dei documenti sia stato condotto secondo i criteri richiesti, le banche non possono essere ritenute responsabili se risulta che un documento sia stato contraffatto o emesso senza autorizzazione.
 
Alla luce di quanto segnalato appare opportuno segnalare agli operatori l’importanza di definire, nel credito, le caratteristiche (in termini di soggetto emittente, di contenuto, di indicazioni da riportare, ecc.), di un documento da richiedere o da presentare in un credito. La richiesta di un “pre-shipment inspection certificate”, ad esempio, anche se richiesto con l’indicazione ”issued by an independent inspection company”, potrebbe non essere sufficiente a garantirsi della buona esecuzione della prestazione in capo al beneficiario di un credito. Le banche impegnate ad esaminare il documento sarebbero tenute, in relazione a quanto riportato in questo lavoro, ad onorare i propri impegni anche se il documento riportasse una ispezione con tenore negativo. Le banche, infatti, dovrebbero esclusivamente valutare che il contenuto del documento presentato “appears – on the basis of the documents alone e on its face – to fulfil the function of the document and is not in conflict with the data stated in the credit or in other required documents” (ex art. 14 UCP 600 ICC), essendo del tutto irrilevante, per valutarne la sua conformità, il risultato dell’ispezione alle merci.
 
La “fraud exception”
 
Si fa notare che i principi di indipendenza del credito, rispetto al contratto sottostante, richiamati in riferimento agli artt. 4 (Credits v. Contracts), 5 (Documents v. Goods, Services or Performance), 14  (Standard for Examination of Documents) e 34 (Disclaimer on Effectiveness of Documents) UCP 600 ICC), trovano un limite nella c.d. “fraud exception”.  I compratori, nella misura in cui possono provare che il venditore non ha diritto al pagamento per frode, possono tentare di impedire a una banca di onorare i propri impegni nel caso in cui ritengano di aver ricevuto merce non conforme a quanto pattuito o ritengano che il venditore sia stato contrattualmente inadempiente. La disciplina delle problematiche relative alle “fraud exception” non è contemplata nelle UCP 600 ICC ma nell’ambito della “local law”. In Italia, può essere invocata l’eccezione di frode o di dolo quando si ha una prova certa e incontestabile. La prova deve essere liquida, oggettiva e documentabile. Il cliente/debitore potrà pertanto tentare di impedire il pagamento da parte della banca solo ottenendo dall’autorità giudiziaria competente un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’ art. 700 del Cpc.
 
I sub-artt. 12b e 7c UCP 600 ICC
 
Per completezza pare opportuno sottolineare che le UCP 600 ICC tutelano le banche designate che onorano o negoziano (prepagano) correttamente un credito. L’art. 7c, infatti, recita quanto segue: “An issuing bank undertakes to reimburse a nominated bank that has honoured or negotiated a complying presentation and forwarded the documents to the issuing bank. Reimbursement for the amount of a complying presentation under a credit available by acceptance or deferred payment is due at maturity, whether or not the nominated bank prepaid or purchased before maturity. An issuing bank’s undertaking to reimburse a nominated bank is independent of the issuing bank’s undertaking to the beneficiary.” La valenza di tale disposizione va relazionata all’art. 12b UCP 600 ICC che recita quanto segue: “By nominating a bank to accept a draft or incur a deferred payment undertaking, an issuing bank authorizes that nominated bank to prepay or purchase a draft accepted or a deferred payment undertaking incurred by that nominated bank.”, pertanto eventuali prepagamenti della banca designata – “acting on its nomination” sono – di default – autorizzati dalla banca emittente.  Ciò al fine di blindare il rapporto tra le due banche nel caso in cui la banca emittente venisse raggiunta da una ingiunzione della magistratura locale, attivata dall’ordinante, di non effettuare il rimborso a scadenza quando sussista una ragione ammessa dall’ordinamento locale – evidenziatasi dopo l’operazione di anticipo effettuata dalla banca designata (ad es. frode sulla merce) – per inibire l’addebito all’ordinante ed il conseguente rimborso alla banca designata.  In sostanza tale norma tende a proteggere la banca designata – che ha correttamente effettuato la prestazione al beneficiario prevista dalle norme – da una eventuale ingiunzione della magistratura locale verso la banca emittente, confermando che eventuali prepagamenti sono stati effettuati non di propria iniziativa ma su espresso e implicito mandato della banca emittente.
 
Conclusioni
 
In definitiva, appare evidente che, data la peculiare natura e disciplina degli strumenti finanziari (crediti documentari e garanzie bancarie internazionali) utilizzati dagli operatori di commercio internazionale, le soluzioni per minimizzare i rischi di una compravendita internazionale vanno necessariamente individuate all’interno dello strumento e non nell’ambito di indicazioni di natura sostanziale. L’introduzione, nelle UCP 600 ICC delle disposizioni degli artt. 7 e 12 – come elemento di forte innovazione rispetto alle UCP 500 ICC –rafforzano, ad avviso di chi scrive, i principi di indipendenza del credito rispetto al contratto sottostante e, in particolare, il principio dell’esame dei documenti “on the basis of the documents alone”.
 
D. Del Sorbo

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